Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
06/08/2015 Il DURC con un clik – una nuova bufala S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego

Records 881 to 890 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo   Data : 28/04/2016
Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
Con il provv. 27.4.2016 n. 60535, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dal 15.5.2016, tali interessi saranno ridotti dal 4,88% al 4,13% in ragione annuale.
L'art. 13 del DLgs. 159/2015 dispone che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo dev'essere determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 e il 4,5%. In attuazione di tale disposizione, la nuova misura degli interessi è stata determinata sulla base dell'indicazione della Banca d'Italia, la quale ha stimato al 4,13% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2016 n. 60535 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Interessi di mora più bassi per somme iscritte a ruolo pagate in ritardo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego