Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”   Data : 28/04/2016
L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2016 n. 8346, ha ribadito che l'agevolazione prima casa può applicarsi anche in ipotesi di acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue, purché:
- esse vengano destinate, dall'acquirente, nel loro complesso, a costituire un'unica unità abitativa;
- in base alla disciplina previgente, esse, nel loro complesso, non siano qualificabili come abitazioni "di lusso" a norma del DM 2.8.69.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ai fini della spettanza dell'agevolazione in caso di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, è del tutto irrilevante in dato catastale dell'iscrizione unitaria che può anche non sussistere e che non deve necessariamente essere operata entro 3 anni.
Secondo l'attuale disciplina dell'agevolazione, tuttavia, non è più rilevante la qualifica dell'immobile come "non di lusso", bensì il fatto che l'abitazione sia catastalmente classificata come A1, A8 o A9. Sebbene il dato catastale sia oggi rilevante, si ritiene che la mancata fusione catastale dei due immobili non sia preclusiva del beneficio, purché esso resti "classificabile" nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A11.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Bonus prima casa anche con abitazioni contigue non catastalmente fuse" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego