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05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
30/11/2016 Oggi cessa l’applicativo Entratel sostituito con il "Desktop Telematico" S.M.Perego
30/11/2016 Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
29/11/2016 Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”   Data : 28/04/2016
L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2016 n. 8346, ha ribadito che l'agevolazione prima casa può applicarsi anche in ipotesi di acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue, purché:
- esse vengano destinate, dall'acquirente, nel loro complesso, a costituire un'unica unità abitativa;
- in base alla disciplina previgente, esse, nel loro complesso, non siano qualificabili come abitazioni "di lusso" a norma del DM 2.8.69.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ai fini della spettanza dell'agevolazione in caso di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, è del tutto irrilevante in dato catastale dell'iscrizione unitaria che può anche non sussistere e che non deve necessariamente essere operata entro 3 anni.
Secondo l'attuale disciplina dell'agevolazione, tuttavia, non è più rilevante la qualifica dell'immobile come "non di lusso", bensì il fatto che l'abitazione sia catastalmente classificata come A1, A8 o A9. Sebbene il dato catastale sia oggi rilevante, si ritiene che la mancata fusione catastale dei due immobili non sia preclusiva del beneficio, purché esso resti "classificabile" nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A11.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Bonus prima casa anche con abitazioni contigue non catastalmente fuse" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego