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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
31/01/2018 INPS Aggiornato l’importo dei contributi dovuti per l'anno 2018 per le COLF S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”   Data : 28/04/2016
L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2016 n. 8346, ha ribadito che l'agevolazione prima casa può applicarsi anche in ipotesi di acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue, purché:
- esse vengano destinate, dall'acquirente, nel loro complesso, a costituire un'unica unità abitativa;
- in base alla disciplina previgente, esse, nel loro complesso, non siano qualificabili come abitazioni "di lusso" a norma del DM 2.8.69.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ai fini della spettanza dell'agevolazione in caso di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, è del tutto irrilevante in dato catastale dell'iscrizione unitaria che può anche non sussistere e che non deve necessariamente essere operata entro 3 anni.
Secondo l'attuale disciplina dell'agevolazione, tuttavia, non è più rilevante la qualifica dell'immobile come "non di lusso", bensì il fatto che l'abitazione sia catastalmente classificata come A1, A8 o A9. Sebbene il dato catastale sia oggi rilevante, si ritiene che la mancata fusione catastale dei due immobili non sia preclusiva del beneficio, purché esso resti "classificabile" nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A11.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Bonus prima casa anche con abitazioni contigue non catastalmente fuse" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego