Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
05/09/2016 Sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 24.8.2016 S.M.Perego
12/01/2010 Sotware compilazione agevolazione 55% news S.M.Perego
08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
25/05/2010 Spese di vitto e alloggio news S.M.Perego
22/12/2014 Spese di vitto e alloggio - Circolare Confindustria news S.M.Perego
02/01/2015 Spese di vitto e alloggio dei professionisti news S.M.Perego
18/06/2015 Spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a strutture sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni S.M.Perego
05/03/2015 SPESOMETRO 2015 - Trasmissione telematica news S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego

Records 2271 to 2280 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”   Data : 28/04/2016
L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2016 n. 8346, ha ribadito che l'agevolazione prima casa può applicarsi anche in ipotesi di acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue, purché:
- esse vengano destinate, dall'acquirente, nel loro complesso, a costituire un'unica unità abitativa;
- in base alla disciplina previgente, esse, nel loro complesso, non siano qualificabili come abitazioni "di lusso" a norma del DM 2.8.69.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ai fini della spettanza dell'agevolazione in caso di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, è del tutto irrilevante in dato catastale dell'iscrizione unitaria che può anche non sussistere e che non deve necessariamente essere operata entro 3 anni.
Secondo l'attuale disciplina dell'agevolazione, tuttavia, non è più rilevante la qualifica dell'immobile come "non di lusso", bensì il fatto che l'abitazione sia catastalmente classificata come A1, A8 o A9. Sebbene il dato catastale sia oggi rilevante, si ritiene che la mancata fusione catastale dei due immobili non sia preclusiva del beneficio, purché esso resti "classificabile" nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A11.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Bonus prima casa anche con abitazioni contigue non catastalmente fuse" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego