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18/01/2016 On-line la Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
20/01/2016 Anche le spese universitarie e funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
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22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
22/01/2016 Disponibile il modello definitivo per la Dichiarazione annuale IVA 2016 con le sue novità S.M.Perego

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Titolo: L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”   Data : 28/04/2016
L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa”
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2016 n. 8346, ha ribadito che l'agevolazione prima casa può applicarsi anche in ipotesi di acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue, purché:
- esse vengano destinate, dall'acquirente, nel loro complesso, a costituire un'unica unità abitativa;
- in base alla disciplina previgente, esse, nel loro complesso, non siano qualificabili come abitazioni "di lusso" a norma del DM 2.8.69.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ai fini della spettanza dell'agevolazione in caso di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, è del tutto irrilevante in dato catastale dell'iscrizione unitaria che può anche non sussistere e che non deve necessariamente essere operata entro 3 anni.
Secondo l'attuale disciplina dell'agevolazione, tuttavia, non è più rilevante la qualifica dell'immobile come "non di lusso", bensì il fatto che l'abitazione sia catastalmente classificata come A1, A8 o A9. Sebbene il dato catastale sia oggi rilevante, si ritiene che la mancata fusione catastale dei due immobili non sia preclusiva del beneficio, purché esso resti "classificabile" nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A11.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "Bonus prima casa anche con abitazioni contigue non catastalmente fuse" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego