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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore   Data : 28/04/2016
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore
Con la sentenza n. 8351 del 27.4.2016, la Cassazione ha statuito che, in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile costituisce, al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, trova applicazione al caso di specie l'esimente della forza maggiore.
Più precisamente, le opere di manutenzione straordinaria di un immobile integrano la forza maggiore, in quanto:
- si connotano per il loro carattere di assoluta inevitabilità, poiché necessarie alla conservazione del fabbricato;
- costituiscono evento futuro e incerto, dato che sono successive sia all'acquisto sia alla delibera condominiale con le quali venivano disposte.
Inoltre, la decadenza dall'agevolazione "prima casa", riguarda l'immobile acquistato con il beneficio fiscale e non qualsiasi altro immobile sito nel comune di destinazione.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8351 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "I lavori straordinari concretizzano la forza maggiore" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego