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03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore   Data : 28/04/2016
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore
Con la sentenza n. 8351 del 27.4.2016, la Cassazione ha statuito che, in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile costituisce, al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, trova applicazione al caso di specie l'esimente della forza maggiore.
Più precisamente, le opere di manutenzione straordinaria di un immobile integrano la forza maggiore, in quanto:
- si connotano per il loro carattere di assoluta inevitabilità, poiché necessarie alla conservazione del fabbricato;
- costituiscono evento futuro e incerto, dato che sono successive sia all'acquisto sia alla delibera condominiale con le quali venivano disposte.
Inoltre, la decadenza dall'agevolazione "prima casa", riguarda l'immobile acquistato con il beneficio fiscale e non qualsiasi altro immobile sito nel comune di destinazione.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8351 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "I lavori straordinari concretizzano la forza maggiore" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego