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06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore   Data : 28/04/2016
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore
Con la sentenza n. 8351 del 27.4.2016, la Cassazione ha statuito che, in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile costituisce, al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, trova applicazione al caso di specie l'esimente della forza maggiore.
Più precisamente, le opere di manutenzione straordinaria di un immobile integrano la forza maggiore, in quanto:
- si connotano per il loro carattere di assoluta inevitabilità, poiché necessarie alla conservazione del fabbricato;
- costituiscono evento futuro e incerto, dato che sono successive sia all'acquisto sia alla delibera condominiale con le quali venivano disposte.
Inoltre, la decadenza dall'agevolazione "prima casa", riguarda l'immobile acquistato con il beneficio fiscale e non qualsiasi altro immobile sito nel comune di destinazione.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8351 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "I lavori straordinari concretizzano la forza maggiore" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego