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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2019 Novità dall’INPS sul "bonus bebè" S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
24/07/2019 Sgravi INPS per le assunzioni dei percipienti il reddito di cittadinanza S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego

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Titolo: Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore   Data : 28/04/2016
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore
Con la sentenza n. 8351 del 27.4.2016, la Cassazione ha statuito che, in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile costituisce, al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, trova applicazione al caso di specie l'esimente della forza maggiore.
Più precisamente, le opere di manutenzione straordinaria di un immobile integrano la forza maggiore, in quanto:
- si connotano per il loro carattere di assoluta inevitabilità, poiché necessarie alla conservazione del fabbricato;
- costituiscono evento futuro e incerto, dato che sono successive sia all'acquisto sia alla delibera condominiale con le quali venivano disposte.
Inoltre, la decadenza dall'agevolazione "prima casa", riguarda l'immobile acquistato con il beneficio fiscale e non qualsiasi altro immobile sito nel comune di destinazione.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8351 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "I lavori straordinari concretizzano la forza maggiore" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego