Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
07/04/2016 Nuovo “Desktop telematico” oneri e dolori S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego

Records 11 to 20 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Maternità e congedi parentali – Novità INPS   Data : 29/04/2016
  Maternità e congedi parentali – Novità INPS
Con la circ. 28.4.2016 n. 69, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in materia di congedo di maternità, alla luce delle novità in materia introdotte dal DLgs. 80/2015, riferendosi in modo particolare:
- al caso in cui si verifichi un parto prematuro;
- alla sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino;
- alla conservazione del diritto all'indennità di maternità.
Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha indicato alcune modalità operative relative all'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. In particolare, le istruzioni dell'INPS riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, sia i casi residuali di pagamento diretto.
Inoltre, le istruzioni contenute nella circolare in argomento concernono l'accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardano il pagamento delle indennità nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato, mentre si conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Fonte: Circ. INPS 28.4.2016 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Nuove istruzioni INPS sull’indennità di maternità" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego