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Data Titolo Sezione Autore
16/06/2016 Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
09/12/2015 Al via i bilanci semplificati per le PMI S.M.Perego
06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

Records 111 to 120 of 2397
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Titolo: Maternità e congedi parentali – Novità INPS   Data : 29/04/2016
  Maternità e congedi parentali – Novità INPS
Con la circ. 28.4.2016 n. 69, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in materia di congedo di maternità, alla luce delle novità in materia introdotte dal DLgs. 80/2015, riferendosi in modo particolare:
- al caso in cui si verifichi un parto prematuro;
- alla sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino;
- alla conservazione del diritto all'indennità di maternità.
Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha indicato alcune modalità operative relative all'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. In particolare, le istruzioni dell'INPS riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, sia i casi residuali di pagamento diretto.
Inoltre, le istruzioni contenute nella circolare in argomento concernono l'accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardano il pagamento delle indennità nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato, mentre si conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Fonte: Circ. INPS 28.4.2016 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Nuove istruzioni INPS sull’indennità di maternità" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego