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Data Titolo Sezione Autore
25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Maternità e congedi parentali – Novità INPS   Data : 29/04/2016
  Maternità e congedi parentali – Novità INPS
Con la circ. 28.4.2016 n. 69, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in materia di congedo di maternità, alla luce delle novità in materia introdotte dal DLgs. 80/2015, riferendosi in modo particolare:
- al caso in cui si verifichi un parto prematuro;
- alla sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino;
- alla conservazione del diritto all'indennità di maternità.
Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha indicato alcune modalità operative relative all'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. In particolare, le istruzioni dell'INPS riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, sia i casi residuali di pagamento diretto.
Inoltre, le istruzioni contenute nella circolare in argomento concernono l'accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardano il pagamento delle indennità nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato, mentre si conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Fonte: Circ. INPS 28.4.2016 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Nuove istruzioni INPS sull’indennità di maternità" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego