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Data Titolo Sezione Autore
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
03/05/2017 Dal 2 maggio è possibile trasmettere il 730Precompilato S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Maternità e congedi parentali – Novità INPS   Data : 29/04/2016
  Maternità e congedi parentali – Novità INPS
Con la circ. 28.4.2016 n. 69, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in materia di congedo di maternità, alla luce delle novità in materia introdotte dal DLgs. 80/2015, riferendosi in modo particolare:
- al caso in cui si verifichi un parto prematuro;
- alla sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino;
- alla conservazione del diritto all'indennità di maternità.
Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha indicato alcune modalità operative relative all'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. In particolare, le istruzioni dell'INPS riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, sia i casi residuali di pagamento diretto.
Inoltre, le istruzioni contenute nella circolare in argomento concernono l'accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardano il pagamento delle indennità nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato, mentre si conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Fonte: Circ. INPS 28.4.2016 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Nuove istruzioni INPS sull’indennità di maternità" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego