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Data Titolo Sezione Autore
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
23/12/2014 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI “A CAVALLO D’ANNO” news S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/05/2010 Detrazioni 55% news S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego

Records 551 to 560 of 2397
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Titolo: Maternità e congedi parentali – Novità INPS   Data : 29/04/2016
  Maternità e congedi parentali – Novità INPS
Con la circ. 28.4.2016 n. 69, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in materia di congedo di maternità, alla luce delle novità in materia introdotte dal DLgs. 80/2015, riferendosi in modo particolare:
- al caso in cui si verifichi un parto prematuro;
- alla sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino;
- alla conservazione del diritto all'indennità di maternità.
Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha indicato alcune modalità operative relative all'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. In particolare, le istruzioni dell'INPS riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, sia i casi residuali di pagamento diretto.
Inoltre, le istruzioni contenute nella circolare in argomento concernono l'accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardano il pagamento delle indennità nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato, mentre si conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Fonte: Circ. INPS 28.4.2016 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Nuove istruzioni INPS sull’indennità di maternità" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego