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14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
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27/12/2016 Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
16/10/2015 Alcune novità nella legge di stabilità S.M.Perego
02/02/2016 Alcune novità sulla rendita catastale dei macchinari imbullonati a terra S.M.Perego

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Titolo: Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni   Data : 29/04/2016
Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni
Le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2016 PF affermano che nel rigo RE11 "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato" deve essere indicato (e, quindi, dedotto) "l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali".
Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene che, qualora le retribuzioni relative al mese di dicembre siano corrisposte entro il giorno 31 dello stesso mese, debba essere dedotto l'importo lordo delle medesime, anche se le ritenute d'acconto ex art. 23 del DPR 600/73 e i contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro sono versati entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
Analogo ragionamento è estensibile agli emolumenti che un professionista eroga a un collega nel mese di dicembre, ad esempio per una sostituzione in attività, operando la ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73, che sarà poi versata entro il giorno 16 del successivo mese di gennaio.
Anche in questo caso, il compenso corrisposto andrà dedotto al lordo della ritenuta effettuata. Infatti, nessun rilievo assume la circostanza che il sostituto d'imposta (professionista) operi la rivalsa ex art. 64 del DPR 600/73 contestualmente al pagamento della retribuzione/compenso (che, per semplicità, ipotizziamo pari a 100) trattenendo l'importo che dovrà versare a titolo di ritenuta d'acconto per conto del sostituito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Professionisti, retribuzioni dei dipendenti dedotte al lordo delle ritenute" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego