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28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
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25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego
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24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego

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Titolo: Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni   Data : 29/04/2016
Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni
Le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2016 PF affermano che nel rigo RE11 "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato" deve essere indicato (e, quindi, dedotto) "l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali".
Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene che, qualora le retribuzioni relative al mese di dicembre siano corrisposte entro il giorno 31 dello stesso mese, debba essere dedotto l'importo lordo delle medesime, anche se le ritenute d'acconto ex art. 23 del DPR 600/73 e i contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro sono versati entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
Analogo ragionamento è estensibile agli emolumenti che un professionista eroga a un collega nel mese di dicembre, ad esempio per una sostituzione in attività, operando la ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73, che sarà poi versata entro il giorno 16 del successivo mese di gennaio.
Anche in questo caso, il compenso corrisposto andrà dedotto al lordo della ritenuta effettuata. Infatti, nessun rilievo assume la circostanza che il sostituto d'imposta (professionista) operi la rivalsa ex art. 64 del DPR 600/73 contestualmente al pagamento della retribuzione/compenso (che, per semplicità, ipotizziamo pari a 100) trattenendo l'importo che dovrà versare a titolo di ritenuta d'acconto per conto del sostituito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Professionisti, retribuzioni dei dipendenti dedotte al lordo delle ritenute" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego