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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni   Data : 29/04/2016
Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni
Le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2016 PF affermano che nel rigo RE11 "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato" deve essere indicato (e, quindi, dedotto) "l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali".
Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene che, qualora le retribuzioni relative al mese di dicembre siano corrisposte entro il giorno 31 dello stesso mese, debba essere dedotto l'importo lordo delle medesime, anche se le ritenute d'acconto ex art. 23 del DPR 600/73 e i contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro sono versati entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
Analogo ragionamento è estensibile agli emolumenti che un professionista eroga a un collega nel mese di dicembre, ad esempio per una sostituzione in attività, operando la ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73, che sarà poi versata entro il giorno 16 del successivo mese di gennaio.
Anche in questo caso, il compenso corrisposto andrà dedotto al lordo della ritenuta effettuata. Infatti, nessun rilievo assume la circostanza che il sostituto d'imposta (professionista) operi la rivalsa ex art. 64 del DPR 600/73 contestualmente al pagamento della retribuzione/compenso (che, per semplicità, ipotizziamo pari a 100) trattenendo l'importo che dovrà versare a titolo di ritenuta d'acconto per conto del sostituito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Professionisti, retribuzioni dei dipendenti dedotte al lordo delle ritenute" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego