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04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Procedura On-line semplificata per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
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Titolo: Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni   Data : 29/04/2016
Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni
Le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2016 PF affermano che nel rigo RE11 "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato" deve essere indicato (e, quindi, dedotto) "l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali".
Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene che, qualora le retribuzioni relative al mese di dicembre siano corrisposte entro il giorno 31 dello stesso mese, debba essere dedotto l'importo lordo delle medesime, anche se le ritenute d'acconto ex art. 23 del DPR 600/73 e i contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro sono versati entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
Analogo ragionamento è estensibile agli emolumenti che un professionista eroga a un collega nel mese di dicembre, ad esempio per una sostituzione in attività, operando la ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25 del DPR 600/73, che sarà poi versata entro il giorno 16 del successivo mese di gennaio.
Anche in questo caso, il compenso corrisposto andrà dedotto al lordo della ritenuta effettuata. Infatti, nessun rilievo assume la circostanza che il sostituto d'imposta (professionista) operi la rivalsa ex art. 64 del DPR 600/73 contestualmente al pagamento della retribuzione/compenso (che, per semplicità, ipotizziamo pari a 100) trattenendo l'importo che dovrà versare a titolo di ritenuta d'acconto per conto del sostituito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Professionisti, retribuzioni dei dipendenti dedotte al lordo delle ritenute" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego