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02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
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03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
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06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni   Data : 29/04/2016
Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni
L'art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso l'agevolazione "prima casa" anche a chi sia titolare, al momento dell'acquisto, di un'altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese in data 21.4.2016, ha specificato che il ravvedimento operoso, in coerenza con quanto era stato specificato nelle risoluzioni 31.10.2011 n. 105 e 27.12.2012 n. 112, opera anche in merito alla causa di decadenza dall'agevolazione prima casa introdotta dalla L. 208/2015, consistente nella mancata cessione dell'immobile entro un anno dall'acquisto agevolato.
Quindi:
- se entro l'anno, il contribuente, sapendo di non riuscire a cedere l'immobile, invia una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate esternando ciò, verranno liquidate le maggiori imposte e interessi, senza sanzioni;
- se la dichiarazione viene trasmessa dopo, nell'avviso di liquidazione, oltre a imposte e interessi, saranno irrogate le sanzioni del 30% ridotte ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, a seconda di quando la dichiarazione è stata inviata.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Ravvedimento per la prima casa anche se l’immobile non è ceduto entro l’anno" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego