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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni   Data : 29/04/2016
Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni
L'art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso l'agevolazione "prima casa" anche a chi sia titolare, al momento dell'acquisto, di un'altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese in data 21.4.2016, ha specificato che il ravvedimento operoso, in coerenza con quanto era stato specificato nelle risoluzioni 31.10.2011 n. 105 e 27.12.2012 n. 112, opera anche in merito alla causa di decadenza dall'agevolazione prima casa introdotta dalla L. 208/2015, consistente nella mancata cessione dell'immobile entro un anno dall'acquisto agevolato.
Quindi:
- se entro l'anno, il contribuente, sapendo di non riuscire a cedere l'immobile, invia una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate esternando ciò, verranno liquidate le maggiori imposte e interessi, senza sanzioni;
- se la dichiarazione viene trasmessa dopo, nell'avviso di liquidazione, oltre a imposte e interessi, saranno irrogate le sanzioni del 30% ridotte ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, a seconda di quando la dichiarazione è stata inviata.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Ravvedimento per la prima casa anche se l’immobile non è ceduto entro l’anno" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego