Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego
03/12/2015 Pagamento elettronico per l’iscrizione al registro dei revisori S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
29/01/2016 Le CU che non rientrano nel 730 Precompilato si possono trasmettere entro il 1.8.2016 S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
29/01/2016 Quando le agevolazioni prima casa – Risposte a Telefisco 2016 S.M.Perego
01/02/2016 Studi di settore 2016 - disponibile la versione definitiva con alcune novità S.M.Perego

Records 801 to 810 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni   Data : 29/04/2016
Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni
L'art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso l'agevolazione "prima casa" anche a chi sia titolare, al momento dell'acquisto, di un'altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese in data 21.4.2016, ha specificato che il ravvedimento operoso, in coerenza con quanto era stato specificato nelle risoluzioni 31.10.2011 n. 105 e 27.12.2012 n. 112, opera anche in merito alla causa di decadenza dall'agevolazione prima casa introdotta dalla L. 208/2015, consistente nella mancata cessione dell'immobile entro un anno dall'acquisto agevolato.
Quindi:
- se entro l'anno, il contribuente, sapendo di non riuscire a cedere l'immobile, invia una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate esternando ciò, verranno liquidate le maggiori imposte e interessi, senza sanzioni;
- se la dichiarazione viene trasmessa dopo, nell'avviso di liquidazione, oltre a imposte e interessi, saranno irrogate le sanzioni del 30% ridotte ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, a seconda di quando la dichiarazione è stata inviata.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Ravvedimento per la prima casa anche se l’immobile non è ceduto entro l’anno" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego