Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
29/04/2016 Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni S.M.Perego
29/04/2016 Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario S.M.Perego
29/04/2016 Acquisto dei voucher senza F24 - Circolare INPS S.M.Perego
29/04/2016 Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni S.M.Perego
29/04/2016 Pronti gli indirizzi operativi 2016 per accertamenti e controlli S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni   Data : 29/04/2016
Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni
L'art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso l'agevolazione "prima casa" anche a chi sia titolare, al momento dell'acquisto, di un'altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese in data 21.4.2016, ha specificato che il ravvedimento operoso, in coerenza con quanto era stato specificato nelle risoluzioni 31.10.2011 n. 105 e 27.12.2012 n. 112, opera anche in merito alla causa di decadenza dall'agevolazione prima casa introdotta dalla L. 208/2015, consistente nella mancata cessione dell'immobile entro un anno dall'acquisto agevolato.
Quindi:
- se entro l'anno, il contribuente, sapendo di non riuscire a cedere l'immobile, invia una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate esternando ciò, verranno liquidate le maggiori imposte e interessi, senza sanzioni;
- se la dichiarazione viene trasmessa dopo, nell'avviso di liquidazione, oltre a imposte e interessi, saranno irrogate le sanzioni del 30% ridotte ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, a seconda di quando la dichiarazione è stata inviata.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Ravvedimento per la prima casa anche se l’immobile non è ceduto entro l’anno" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego