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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario   Data : 29/04/2016
Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario
Tra le disposizioni di rilievo contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici approvato con il DLgs. 50/2016, si segnala anche una previsione in materia di sicurezza indicata all'art. 105. In sintesi, si prevede che nell'esecuzione dei lavori pubblici l'affidatario sia solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In pratica, il Legislatore ha inteso estendere le posizioni di garanzia di cui all'art. 299 del DLgs. 81/2008 (il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull'impresa esecutrice dell'appalto.
Come evidenziato dall'Autore, si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale, pertanto anche l'impresa affidataria potrà essere chiamata in causa in sede civile per il risarcimento del danno nel caso d'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'impresa subappaltatrice.
Fonte: Artt. Dal 101 al 105 Dlgs. 18.4.2016 n. 50 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego