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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
13/06/2017 Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario   Data : 29/04/2016
Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario
Tra le disposizioni di rilievo contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici approvato con il DLgs. 50/2016, si segnala anche una previsione in materia di sicurezza indicata all'art. 105. In sintesi, si prevede che nell'esecuzione dei lavori pubblici l'affidatario sia solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In pratica, il Legislatore ha inteso estendere le posizioni di garanzia di cui all'art. 299 del DLgs. 81/2008 (il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull'impresa esecutrice dell'appalto.
Come evidenziato dall'Autore, si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale, pertanto anche l'impresa affidataria potrà essere chiamata in causa in sede civile per il risarcimento del danno nel caso d'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'impresa subappaltatrice.
Fonte: Artt. Dal 101 al 105 Dlgs. 18.4.2016 n. 50 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego