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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
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Titolo: Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario   Data : 29/04/2016
Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario
Tra le disposizioni di rilievo contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici approvato con il DLgs. 50/2016, si segnala anche una previsione in materia di sicurezza indicata all'art. 105. In sintesi, si prevede che nell'esecuzione dei lavori pubblici l'affidatario sia solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In pratica, il Legislatore ha inteso estendere le posizioni di garanzia di cui all'art. 299 del DLgs. 81/2008 (il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull'impresa esecutrice dell'appalto.
Come evidenziato dall'Autore, si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale, pertanto anche l'impresa affidataria potrà essere chiamata in causa in sede civile per il risarcimento del danno nel caso d'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'impresa subappaltatrice.
Fonte: Artt. Dal 101 al 105 Dlgs. 18.4.2016 n. 50 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego