Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario   Data : 29/04/2016
Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario
Tra le disposizioni di rilievo contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici approvato con il DLgs. 50/2016, si segnala anche una previsione in materia di sicurezza indicata all'art. 105. In sintesi, si prevede che nell'esecuzione dei lavori pubblici l'affidatario sia solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In pratica, il Legislatore ha inteso estendere le posizioni di garanzia di cui all'art. 299 del DLgs. 81/2008 (il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull'impresa esecutrice dell'appalto.
Come evidenziato dall'Autore, si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale, pertanto anche l'impresa affidataria potrà essere chiamata in causa in sede civile per il risarcimento del danno nel caso d'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'impresa subappaltatrice.
Fonte: Artt. Dal 101 al 105 Dlgs. 18.4.2016 n. 50 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego