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Data Titolo Sezione Autore
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario   Data : 29/04/2016
Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario
Tra le disposizioni di rilievo contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici approvato con il DLgs. 50/2016, si segnala anche una previsione in materia di sicurezza indicata all'art. 105. In sintesi, si prevede che nell'esecuzione dei lavori pubblici l'affidatario sia solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In pratica, il Legislatore ha inteso estendere le posizioni di garanzia di cui all'art. 299 del DLgs. 81/2008 (il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull'impresa esecutrice dell'appalto.
Come evidenziato dall'Autore, si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale, pertanto anche l'impresa affidataria potrà essere chiamata in causa in sede civile per il risarcimento del danno nel caso d'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'impresa subappaltatrice.
Fonte: Artt. Dal 101 al 105 Dlgs. 18.4.2016 n. 50 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego