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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Gli impianti di telefonia sono esclusi dalla rendita catastale   Data : 02/05/2016
Gli impianti di telefonia sono esclusi dalla rendita catastale
L'art. 12 co. 3 del DLgs. 33/2016, modificando l'art. 86 co. 3 del DLgs. 259/2003, ha previsto, fra l'altro, che non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'art. 2 del DM 28/98 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale:
- gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
- le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici.
La disposizione trova applicazione a decorrere dall'1.7.2016 ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 33/2016, per cui da tale data gli elementi di reti e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile (tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci, pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale.
Fonte: Documento Agenzia Entrate 20.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2016 - "Inverter e pannelli fotovoltaici esclusi dalla stima della rendita catastale" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego