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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS   Data : 02/05/2016
Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS
Con la circ. 70/2016, l'INPS ha fornito un riepilogo della disciplina del c.d. "bonus quarto figlio" ex L. 190/2014, nonché alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito. In particolare, si ricorda che con il DPCM 24.12.2015 sono state introdotte le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 130 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con cui si prevede, in riferimento all'anno 2015, l'erogazione del predetto bonus in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro l'anno.
Peraltro, l'erogazione del beneficio in argomento risulta "agganciata" all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex art. 65 della L. 448/98, poiché entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una analoga situazione economica delle famiglie, rappresentata dal valore dell'indicatore ISEE. L'importo del beneficio in argomento è pari a 500 euro e tale somma verrà corrisposta ai beneficiari nel mese di luglio 2016.
Infine, si ricorda che, dal punto di vista fiscale, essendo il beneficio in questione analogo, per natura e per tipologia di beneficiari, all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex L. 448/98, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. d) del TUIR.
Fonte: Circolare INPS 29.4.2016 n. 70 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2016 - "Dichiarazione sostitutiva unica per il bonus “quarto figlio” al 31 maggio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego