Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS   Data : 02/05/2016
Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS
Con la circ. 70/2016, l'INPS ha fornito un riepilogo della disciplina del c.d. "bonus quarto figlio" ex L. 190/2014, nonché alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito. In particolare, si ricorda che con il DPCM 24.12.2015 sono state introdotte le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 130 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con cui si prevede, in riferimento all'anno 2015, l'erogazione del predetto bonus in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro l'anno.
Peraltro, l'erogazione del beneficio in argomento risulta "agganciata" all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex art. 65 della L. 448/98, poiché entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una analoga situazione economica delle famiglie, rappresentata dal valore dell'indicatore ISEE. L'importo del beneficio in argomento è pari a 500 euro e tale somma verrà corrisposta ai beneficiari nel mese di luglio 2016.
Infine, si ricorda che, dal punto di vista fiscale, essendo il beneficio in questione analogo, per natura e per tipologia di beneficiari, all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex L. 448/98, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. d) del TUIR.
Fonte: Circolare INPS 29.4.2016 n. 70 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2016 - "Dichiarazione sostitutiva unica per il bonus “quarto figlio” al 31 maggio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego