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Data Titolo Sezione Autore
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
30/04/2018 Pubblicata la “Guida al visto di conformità” per il 730_2018 S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego
22/05/2018 Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità S.M.Perego
22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
23/05/2018 Parte il 1° settembre la fattura elettronica per il tax free shopping con OTELLO 2.0 S.M.Perego

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Titolo: Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS   Data : 02/05/2016
Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS
Con la circ. 70/2016, l'INPS ha fornito un riepilogo della disciplina del c.d. "bonus quarto figlio" ex L. 190/2014, nonché alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito. In particolare, si ricorda che con il DPCM 24.12.2015 sono state introdotte le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 130 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con cui si prevede, in riferimento all'anno 2015, l'erogazione del predetto bonus in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro l'anno.
Peraltro, l'erogazione del beneficio in argomento risulta "agganciata" all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex art. 65 della L. 448/98, poiché entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una analoga situazione economica delle famiglie, rappresentata dal valore dell'indicatore ISEE. L'importo del beneficio in argomento è pari a 500 euro e tale somma verrà corrisposta ai beneficiari nel mese di luglio 2016.
Infine, si ricorda che, dal punto di vista fiscale, essendo il beneficio in questione analogo, per natura e per tipologia di beneficiari, all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex L. 448/98, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. d) del TUIR.
Fonte: Circolare INPS 29.4.2016 n. 70 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2016 - "Dichiarazione sostitutiva unica per il bonus “quarto figlio” al 31 maggio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego