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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”   Data : 03/05/2016
Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”
A decorrere dall'1.5.2016 sono applicabili le nuove disposizioni del Codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento Ue 952/2013), con significative modifiche alla disciplina delle garanzie per le obbligazioni doganali:
- la costituzione di una garanzia diventa obbligatoria per tutti i regimi doganali;
- può essere presentata dal debitore obbligato (o da un terzo per suo conto), in modalità isolata o globale;
- la garanzia, sia in modalità isolata che globale, può essere costituita in contanti o mediante altro mezzo di pagamento equivalente, oppure avvalendosi di un fideiussore (approvato dal capo area dell'Ufficio doganale presso il quale la garanzia è presentata);
- la garanzia isolata non richiede la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici.
In tema di accertamento delle violazioni in materia doganale, il termine decadenziale è previsto nel termine di:
- tre anni, per gli accertamenti "ordinari", connessi alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale;
- cinque anni, in presenza di fatti penalmente rilevanti.
Al riguardo, in mancanza di chiarimenti specifici, si ritiene che l'ordinario termine triennale possa essere "allungato" solo in presenza di una notizia di reato pervenuta prima del termine triennale stesso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego