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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego

Records 801 to 810 of 2397
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Titolo: Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”   Data : 03/05/2016
Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”
A decorrere dall'1.5.2016 sono applicabili le nuove disposizioni del Codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento Ue 952/2013), con significative modifiche alla disciplina delle garanzie per le obbligazioni doganali:
- la costituzione di una garanzia diventa obbligatoria per tutti i regimi doganali;
- può essere presentata dal debitore obbligato (o da un terzo per suo conto), in modalità isolata o globale;
- la garanzia, sia in modalità isolata che globale, può essere costituita in contanti o mediante altro mezzo di pagamento equivalente, oppure avvalendosi di un fideiussore (approvato dal capo area dell'Ufficio doganale presso il quale la garanzia è presentata);
- la garanzia isolata non richiede la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici.
In tema di accertamento delle violazioni in materia doganale, il termine decadenziale è previsto nel termine di:
- tre anni, per gli accertamenti "ordinari", connessi alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale;
- cinque anni, in presenza di fatti penalmente rilevanti.
Al riguardo, in mancanza di chiarimenti specifici, si ritiene che l'ordinario termine triennale possa essere "allungato" solo in presenza di una notizia di reato pervenuta prima del termine triennale stesso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego