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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego

Records 891 to 900 of 2397
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Titolo: Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”   Data : 03/05/2016
Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”
A decorrere dall'1.5.2016 sono applicabili le nuove disposizioni del Codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento Ue 952/2013), con significative modifiche alla disciplina delle garanzie per le obbligazioni doganali:
- la costituzione di una garanzia diventa obbligatoria per tutti i regimi doganali;
- può essere presentata dal debitore obbligato (o da un terzo per suo conto), in modalità isolata o globale;
- la garanzia, sia in modalità isolata che globale, può essere costituita in contanti o mediante altro mezzo di pagamento equivalente, oppure avvalendosi di un fideiussore (approvato dal capo area dell'Ufficio doganale presso il quale la garanzia è presentata);
- la garanzia isolata non richiede la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici.
In tema di accertamento delle violazioni in materia doganale, il termine decadenziale è previsto nel termine di:
- tre anni, per gli accertamenti "ordinari", connessi alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale;
- cinque anni, in presenza di fatti penalmente rilevanti.
Al riguardo, in mancanza di chiarimenti specifici, si ritiene che l'ordinario termine triennale possa essere "allungato" solo in presenza di una notizia di reato pervenuta prima del termine triennale stesso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego