Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
18/11/2015 Nuova gestione delle deleghe sul sito INPS S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego
24/11/2015 Quanto l’intervento di manutenzione straordinaria si configura risanamento conservativo S.M.Perego
18/11/2015 Nuovi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a tempo S.M.Perego
24/11/2015 Acconti previsionali al 30.11 soggetti a calcolo S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”   Data : 03/05/2016
Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”
A decorrere dall'1.5.2016 sono applicabili le nuove disposizioni del Codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento Ue 952/2013), con significative modifiche alla disciplina delle garanzie per le obbligazioni doganali:
- la costituzione di una garanzia diventa obbligatoria per tutti i regimi doganali;
- può essere presentata dal debitore obbligato (o da un terzo per suo conto), in modalità isolata o globale;
- la garanzia, sia in modalità isolata che globale, può essere costituita in contanti o mediante altro mezzo di pagamento equivalente, oppure avvalendosi di un fideiussore (approvato dal capo area dell'Ufficio doganale presso il quale la garanzia è presentata);
- la garanzia isolata non richiede la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici.
In tema di accertamento delle violazioni in materia doganale, il termine decadenziale è previsto nel termine di:
- tre anni, per gli accertamenti "ordinari", connessi alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale;
- cinque anni, in presenza di fatti penalmente rilevanti.
Al riguardo, in mancanza di chiarimenti specifici, si ritiene che l'ordinario termine triennale possa essere "allungato" solo in presenza di una notizia di reato pervenuta prima del termine triennale stesso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego