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18/11/2015 Nuova gestione delle deleghe sul sito INPS S.M.Perego
25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
26/11/2015 Medici, odontoiatri e strutture sanitarie alle prese con il 730 Precompilato S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attivitŕ di ricerca e sviluppo S.M.Perego
25/11/2015 Bilanci – il nuovo modello internazionale XBRL S.M.Perego
20/11/2015 Le quote possono essere nuovamente rivalutate all’8% S.M.Perego
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
20/11/2015 Per le cooperative sociali nuova aliquota Iva al 5% S.M.Perego

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Titolo: La falsificazione dei modelli F24 č reato penale   Data : 04/05/2016
La falsificazione dei modelli F24 è reato penale
La Cassazione torna a ribadire il rilievo penale della falsificazione del modello F24.
La sentenza n. 18488 del 3.5.2016 sposa quell'orientamento per cui i modelli F24 vanno considerati quali documenti aventi rilievo pubblicistico, in quanto essi hanno il valore di atti che attestano il pagamento avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.
La loro alterazione materiale, commessa da un soggetto privato, rileverebbe dunque ai sensi degli articoli 476 e 482 c.p.
Inoltre, la Cassazione conferma la condanna per sottrazione fraudolenta (art. 11 del DLgs. 74/2000) per colui che ha alienato simulatamente un complesso di immobili in un periodo immediatamente successivo alla verifica fiscale della Guardia di Finanza.
Fonte: Cass. pen. 3.5.2016 n. 18488 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego