Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La falsificazione dei modelli F24 è reato penale   Data : 04/05/2016
La falsificazione dei modelli F24 è reato penale
La Cassazione torna a ribadire il rilievo penale della falsificazione del modello F24.
La sentenza n. 18488 del 3.5.2016 sposa quell'orientamento per cui i modelli F24 vanno considerati quali documenti aventi rilievo pubblicistico, in quanto essi hanno il valore di atti che attestano il pagamento avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.
La loro alterazione materiale, commessa da un soggetto privato, rileverebbe dunque ai sensi degli articoli 476 e 482 c.p.
Inoltre, la Cassazione conferma la condanna per sottrazione fraudolenta (art. 11 del DLgs. 74/2000) per colui che ha alienato simulatamente un complesso di immobili in un periodo immediatamente successivo alla verifica fiscale della Guardia di Finanza.
Fonte: Cass. pen. 3.5.2016 n. 18488 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego