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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte   Data : 04/05/2016
L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte
Nell'iter di approvazione della Legge europea 2015 è stato presentato un emendamento che intende modificare la disciplina fiscale relativa all'acquisto di tartufi preso raccoglitori occasionali, in particolare prevedendo:
- l'abolizione dell'obbligo di autofattura per gli acquirenti di cui all'art. 1 co. 109 della L. 311/2004 (misura oggetto di censura da parte della Commissione Europea);
- l'obbligo di applicare, per i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali privi di partita IVA, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Con l'emendamento si intende, inoltre, assoggettare ad aliquota IVA del 10% (in luogo dell'attuale 22%) le cessioni di "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato".
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego