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Data Titolo Sezione Autore
10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
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Titolo: L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte   Data : 04/05/2016
L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte
Nell'iter di approvazione della Legge europea 2015 è stato presentato un emendamento che intende modificare la disciplina fiscale relativa all'acquisto di tartufi preso raccoglitori occasionali, in particolare prevedendo:
- l'abolizione dell'obbligo di autofattura per gli acquirenti di cui all'art. 1 co. 109 della L. 311/2004 (misura oggetto di censura da parte della Commissione Europea);
- l'obbligo di applicare, per i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali privi di partita IVA, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Con l'emendamento si intende, inoltre, assoggettare ad aliquota IVA del 10% (in luogo dell'attuale 22%) le cessioni di "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato".
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego