Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego

Records 731 to 740 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali č soggetto a ritenuta alla fonte   Data : 04/05/2016
L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte
Nell'iter di approvazione della Legge europea 2015 è stato presentato un emendamento che intende modificare la disciplina fiscale relativa all'acquisto di tartufi preso raccoglitori occasionali, in particolare prevedendo:
- l'abolizione dell'obbligo di autofattura per gli acquirenti di cui all'art. 1 co. 109 della L. 311/2004 (misura oggetto di censura da parte della Commissione Europea);
- l'obbligo di applicare, per i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali privi di partita IVA, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Con l'emendamento si intende, inoltre, assoggettare ad aliquota IVA del 10% (in luogo dell'attuale 22%) le cessioni di "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato".
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego