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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

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Titolo: Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti   Data : 05/05/2016
Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti
In una risposta del Viceministro all'Economia Zanetti al question time in Commissione finanze, viene affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i "terreni agricoli", e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Rifacendosi alla decisione delle Corte di Cassazione 7369/2012 riguardante l'ICI, ma ritenuta dal Ministero applicabile anche all'IMU, è affermato che per essere definito "agricolo» è sufficiente che il terreno sia "suscettibile di essere destinato a tale utilizzo", mentre non è indispensabile "l'effettivo esercizio" dell'attività agricola.
Di conseguenza, i terreni incolti e gli orti "devono essere considerati nel novero dei terreni agricoli, e sono esclusi dall'applicazione dell'Imu nei termini declinati dal comma 13" della L. 208/2015. Sono esenti dall'imposta, quindi, i terreni incolti e gli orti ricadenti in Comuni montani, nei Comuni "parzialmente montani" quelli inclusi nella circ. Min. Economia e Finanze 14.6.93 n. 9 e, comunque, quelli posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004 ovunque si trovino.
Continuano invece ad essere assoggettati a IMU, i terreni incolti e gli orti che non hanno i requisiti per beneficiare dell'esenzione.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego