Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI   Data : 05/05/2016
L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI
Con provv. 4.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (con le relative istruzioni) di dichiarazione sostitutiva mediante il quale i soggetti interessati possono comunicare la sussistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali.
Nello specifico, il modello può essere utilizzato da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
La comunicazione va resa (a mezzo posta) anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica residenziale, intestata al dichiarante o a un componente della sua famiglia anagrafica. Nello specifico, al fine di evitare l'addebito del canone sulle fatture dal mese di luglio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 23.5.2016.
Lo stesso modello è utilizzabile nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico), per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione per l'esenzione precedentemente resa.
Fonte: Provv. 4.5.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego