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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI   Data : 05/05/2016
L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI
Con provv. 4.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (con le relative istruzioni) di dichiarazione sostitutiva mediante il quale i soggetti interessati possono comunicare la sussistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali.
Nello specifico, il modello può essere utilizzato da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
La comunicazione va resa (a mezzo posta) anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica residenziale, intestata al dichiarante o a un componente della sua famiglia anagrafica. Nello specifico, al fine di evitare l'addebito del canone sulle fatture dal mese di luglio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 23.5.2016.
Lo stesso modello è utilizzabile nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico), per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione per l'esenzione precedentemente resa.
Fonte: Provv. 4.5.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego