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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI   Data : 05/05/2016
L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI
Con provv. 4.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (con le relative istruzioni) di dichiarazione sostitutiva mediante il quale i soggetti interessati possono comunicare la sussistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali.
Nello specifico, il modello può essere utilizzato da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
La comunicazione va resa (a mezzo posta) anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica residenziale, intestata al dichiarante o a un componente della sua famiglia anagrafica. Nello specifico, al fine di evitare l'addebito del canone sulle fatture dal mese di luglio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 23.5.2016.
Lo stesso modello è utilizzabile nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico), per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione per l'esenzione precedentemente resa.
Fonte: Provv. 4.5.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego