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Data Titolo Sezione Autore
28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego

Records 541 to 550 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI   Data : 05/05/2016
L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI
Con provv. 4.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (con le relative istruzioni) di dichiarazione sostitutiva mediante il quale i soggetti interessati possono comunicare la sussistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali.
Nello specifico, il modello può essere utilizzato da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
La comunicazione va resa (a mezzo posta) anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica residenziale, intestata al dichiarante o a un componente della sua famiglia anagrafica. Nello specifico, al fine di evitare l'addebito del canone sulle fatture dal mese di luglio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 23.5.2016.
Lo stesso modello è utilizzabile nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico), per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione per l'esenzione precedentemente resa.
Fonte: Provv. 4.5.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego