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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI   Data : 05/05/2016
L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI
Con provv. 4.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (con le relative istruzioni) di dichiarazione sostitutiva mediante il quale i soggetti interessati possono comunicare la sussistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali.
Nello specifico, il modello può essere utilizzato da agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
La comunicazione va resa (a mezzo posta) anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica residenziale, intestata al dichiarante o a un componente della sua famiglia anagrafica. Nello specifico, al fine di evitare l'addebito del canone sulle fatture dal mese di luglio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 23.5.2016.
Lo stesso modello è utilizzabile nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico), per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione per l'esenzione precedentemente resa.
Fonte: Provv. 4.5.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego