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03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente   Data : 06/05/2016
Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18845 depositata il 5.5.2016, ribadisce quell'orientamento per cui il contribuente rimane responsabile della dichiarazione dei redditi anche in caso di delega al professionista.
In particolare, l'omissione di quest'ultimo non esime l'obbligato dal reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000.
Ciò che, tuttavia, va verificato è l'esistenza di un effettivo dolo di evasione, non potendo la punibilità fondarsi sulla mera "culpa in vigilando" da parte del delegante nei confronti del delegato, né su un "dolus in re ipsa" dedotto "automaticamente" dall'illecito contestato.
La responsabilità diretta del professionista per il reato di omessa dichiarazione potrà aversi solo allorquando costui abbia agito in difformità rispetto ai suoi doveri professionali ed omettendo ogni adempimento utile per ripristinare la legalità.
Fonte: Cass. pen. 5.5.2016 n. 18845 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "La delega al professionista non libera il contribuente dall’omessa dichiarazione"Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego