Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente   Data : 06/05/2016
Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18845 depositata il 5.5.2016, ribadisce quell'orientamento per cui il contribuente rimane responsabile della dichiarazione dei redditi anche in caso di delega al professionista.
In particolare, l'omissione di quest'ultimo non esime l'obbligato dal reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000.
Ciò che, tuttavia, va verificato è l'esistenza di un effettivo dolo di evasione, non potendo la punibilità fondarsi sulla mera "culpa in vigilando" da parte del delegante nei confronti del delegato, né su un "dolus in re ipsa" dedotto "automaticamente" dall'illecito contestato.
La responsabilità diretta del professionista per il reato di omessa dichiarazione potrà aversi solo allorquando costui abbia agito in difformità rispetto ai suoi doveri professionali ed omettendo ogni adempimento utile per ripristinare la legalità.
Fonte: Cass. pen. 5.5.2016 n. 18845 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "La delega al professionista non libera il contribuente dall’omessa dichiarazione"Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego