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Data Titolo Sezione Autore
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente   Data : 06/05/2016
Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18845 depositata il 5.5.2016, ribadisce quell'orientamento per cui il contribuente rimane responsabile della dichiarazione dei redditi anche in caso di delega al professionista.
In particolare, l'omissione di quest'ultimo non esime l'obbligato dal reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000.
Ciò che, tuttavia, va verificato è l'esistenza di un effettivo dolo di evasione, non potendo la punibilità fondarsi sulla mera "culpa in vigilando" da parte del delegante nei confronti del delegato, né su un "dolus in re ipsa" dedotto "automaticamente" dall'illecito contestato.
La responsabilità diretta del professionista per il reato di omessa dichiarazione potrà aversi solo allorquando costui abbia agito in difformità rispetto ai suoi doveri professionali ed omettendo ogni adempimento utile per ripristinare la legalità.
Fonte: Cass. pen. 5.5.2016 n. 18845 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "La delega al professionista non libera il contribuente dall’omessa dichiarazione"Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego